Emiliano Romagnoli nel Mondo. La Regione per i suoi emigrati. VALCENOEMIGRAZIONE

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Da un’affermazione statutaria alla concretezza di una specifica legge in favore degli Emiliano-romagnoli nel mondo. La Consulta come interprete, rappresentante e collettore delle esperienze nel mondo.

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna inserisce fra gli obiettivi della propria azione il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.

Con l’approvazione della Legge regionale n. 5 del 2015, si afferma come principio che la Regione riconosce negli Emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale ed una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale sia della regione Emilia-Romagna che dei territori di insediamento, favorendo le politiche di collaborazione internazionale della Regione.

Le nostre comunità all’estero sono, quindi, riconosciute come una componente a pieno titolo della società regionale ed anche come elemento essenziale per i rapporti internazionali della Regione.

In questo ambito, la Legge definisce come beneficiari degli interventi:

  • gli Emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all’estero, le loro famiglie e i loro discendenti. Il periodo di permanenza all’estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, salve cause di forza maggiore (infortunio, malattia professionale invalidante, eventi socio-politici);
  • i cittadini italiani e i loro familiari rimpatriati da non più di due anni che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione;
  • gli Enti locali della regione e le Associazioni che abbiano una sede operativa permanente in regione e che operino da almeno tre anni nel settore dell’emigrazione, iscritte negli appositi registri di cui alla L.R. 34/2002 (promozione sociale);
  • le Associazioni all’estero e le loro federazioni, costituite in tutto o in parte da Emiliano-romagnoli, iscritte nell’apposito registro regionale.
  • organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, centri di formazione, università, istituti scolastici, che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all’estero.

Gli interventi previsti dalla Legge si esplicano in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all’estero.

La Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo è l’Istituzione di rappresentanza dell’esperienza migratoria regionale. La I^ Commissione consiliare è competente per gli atti da sottoporre al parere o all’approvazione dell’Assemblea Legislativa regionale.

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